Art. 16.
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi
dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che,
in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali
catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i
proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli
animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalita' del
riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di
sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del
ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale
sono, in ogni caso, a carico del propietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura
salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei
controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti
garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontanato
animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono,
previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in
affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della
loro attivita', vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non
iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza
all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli
adempimenti previsti dalla presente legge.