Art. 16.
                      Controllo del randagismo
 
  1.   I  cani  vaganti  catturati,  regolarmente  tatuati  ai  sensi
dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
  2.  I  cani  vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che,
in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli  animali
catturati  o  consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i
proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione  degli
animali,  indica  il  luogo  ove  sono  custoditi  e le modalita' del
riscatto.
  3. Salvo casi di forza  maggiore,  la  decorrenza  del  periodo  di
sequestro  ha  inizio  dal  momento  dell'avviso  al proprietario del
ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
  4. Le spese di cattura e custodia ed  eventuali  cure  dell'animale
sono, in ogni caso, a carico del propietario o del detentore.
  5.  Gli  animali  non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura
salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento  dei
controlli  sanitari,  essere  ceduti  a privati che diano sufficienti
garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  di  volontanato
animalisti e per la protezione degli animali.
  6.  Entro  i  sessanta  giorni  dalla  cattura gli animali possono,
previo  espletamento  dei  controlli  sanitari,  essere   ceduti   in
affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
  7.  I  veterinari  liberi  professionisti che, nell'esercizio della
loro attivita', vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di  cani  non
iscritti  all'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanza
all'azienda USL competente  e  di  informare  il  proprietario  degli
adempimenti previsti dalla presente legge.