Art. 17.
Programma di prevenzione del randagismo
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge
n. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per
la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio
regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad
adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a
realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine
di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita
animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della
Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonche' per le guardie
zoofile volontarie di cui all'articolo 22.