Art. 17.
               Programma di prevenzione del randagismo
 
  1.  La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge
n. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per
la protezione degli animali e venatorie che  operano  nel  territorio
regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad
adottare  un  programma  di  prevenzione  del  randagismo  diretto  a
realizzare:
   a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine
di conseguire un  rapporto  di  rispetto  nei  confronti  della  vita
animale e la difesa del suo habitat;
   b)  corsi  di  aggiornamento  o  formazione per il personale della
Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonche' per le guardie
zoofile volontarie di cui all'articolo 22.