Art. 18.
Cani ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il
numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e
presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali e la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di
cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani
rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi
presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite
convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute
idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al
numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere
collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma
1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali, che danno disponibilita' di accoglienza sul
territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non
conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere
chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di
cui alla presente legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la
quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a
privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti
presenti nelle strutture da piu' di sei mesi e di eta' superiore ad
anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli
animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda
USL competente per territorio o presso veterinari con essa
convenzionati. In assenza di tali visite l'animale e' ripreso dalle
strutture di provenienza ed e' comminata la sanzione di cui
all'articolo 24, comma 1.