Art. 18.
               Cani ospitati presso strutture private
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il
numero  dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e
presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali e la loro provenienza.
  2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli  enti  di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  provvedono al mantenimento dei cani
rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza  e  custoditi
presso  le  strutture  di  cui  al  comma  1,  sulla base di apposite
convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.
  3.  Qualora  le  strutture  di  cui al comma 1 non vengano ritenute
idonee dai servizi veterinari  delle  aziende  USL  in  relazione  al
numero  di  animali  ospitati,  i  cani  in  esubero  possono  essere
collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma
1,  o  delle  associazioni  di  volontariato  animalista  e  per   la
protezione degli animali, che danno disponibilita' di accoglienza sul
territorio.
  4.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i canili privati o quelli gestiti  dalle  associazioni
di  volontariato  animalista  e  per la protezione degli animali, non
conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere
chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici  di
cui alla presente legge.
  5.  Gli  enti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, possono versare la
quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a
privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti
presenti nelle strutture da piu' di sei mesi e di eta'  superiore  ad
anni  cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli
animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda
USL  competente  per  territorio  o  presso   veterinari   con   essa
convenzionati.  In  assenza di tali visite l'animale e' ripreso dalle
strutture  di  provenienza  ed  e'  comminata  la  sanzione  di   cui
all'articolo 24, comma 1.