Art. 19.
Misure di protezione
1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, e'
obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al
mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito
di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali
controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la
possibilita' di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena,
ove necessaria, dev avere la lunghezza minima di metri cinque oppure
di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria
abitazione o in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali
domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla
salute ed alla quiete delle persone nonche' pregiudizio agli animali
stessi.
4. Qualunque atto di crudelta' commesso nei confronti di animali
sia in luogo pubblico che privato, e' punito con le sanzioni previste
dalla legge.