Art. 19.
                        Misure di protezione
 
  1.  Chiunque  possiede  o  detiene  animali, a qualunque titolo, e'
obbligato a provvedere ad un trattamento  adeguato  alla  specie,  al
mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
  2.  Gli  animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito
di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali
controindicazioni,  da  consentire  un  adeguato   movimento   e   la
possibilita' di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena,
ove  necessaria, dev avere la lunghezza minima di metri cinque oppure
di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
  3. E' fatto divieto a  chiunque  di  custodire  presso  la  propria
abitazione  o in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali
domestici in condizioni tali che rechino nocumento  all'igiene,  alla
salute  ed alla quiete delle persone nonche' pregiudizio agli animali
stessi.
  4. Qualunque atto di crudelta' commesso nei  confronti  di  animali
sia in luogo pubblico che privato, e' punito con le sanzioni previste
dalla legge.