Art. 2.
Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' montane
provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture
esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e
sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione
assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di
ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei
cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere
affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1,
gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli
ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di
sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali
abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico.
2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture
adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.