Art. 2.
           Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane
 
  1.   I   Comuni,  singoli  o  associati,  e  le  Comunita'  montane
provvedono:
   a) alla costruzione dei canili e al  risanamento  delle  strutture
esistenti  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo  4 e
sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le  strutture  di  nuova  costruzione
assolvono   alla  duplice  funzione  di  assistenza  sanitaria  e  di
ricovero;
   b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il  mantenimento  dei
cani  nelle  strutture  sotto  il  controllo  sanitario  dei  servizi
veterinari delle  aziende  USL;  i  canili  pubblici  possono  essere
affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle
associazioni  di  volontariato  animalista  e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1;
   c) alla  promozione,  anche  sulla  base  di  convenzioni  con  le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1,
gli  enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli
ordini  provinciali   dei   medici   veterinari,   di   campagne   di
sensibilizzazione  per  incentivare  gli  affidamenti  degli  animali
abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
   d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sulla  osservanza  delle  leggi  e dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del  patrimonio
zootecnico.
  2.  Gli  enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio
veterinario dell'azienda  USL  competente  per  territorio  strutture
adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.