Art. 20.
               Obblighi degli allevatori o possessori
                di cani e gatti a scopo di commercio
 
  1.  Gli  allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere un apposito registro di carico  e  scarico  degli
animali  su  conforme  modello  predisposto  dalla  Giunta regionale,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda  USL
competente per territorio.
  2.  La  Giunta  regionale  indica  le  modalita'  per la tenuta del
registro di carico e  scarico  degli  animali  soggetti  a  periodica
verifica   da   parte   del  servizio  veterinario  dell'azienda  USL
competente per territorio.
  3.   Gli   animali   possono   essere   venduti   soltanto   previa
certificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggetto  non
presenta   sintomi   clinici   riferibili   a   malattie    infettive
trasmissibili  ed  e'  esente  da  malattie  infestive trasmissibili,
rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL  competente  per
territorio   o  da  medici  veterinari  liberi  professionisti  della
Provincia autorizzati dalla stessa  azienda  USL.  La  validita'  del
certificato  e'  di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio
sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.