Art. 20.
Obblighi degli allevatori o possessori
di cani e gatti a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli
animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL
competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalita' per la tenuta del
registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica
verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL
competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa
certificazione di buona salute attestante che il soggetto non
presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive
trasmissibili ed e' esente da malattie infestive trasmissibili,
rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio o da medici veterinari liberi professionisti della
Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validita' del
certificato e' di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio
sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.