Art. 21.
Trasporto animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano
effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi'
l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura
d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle
specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione
degli animali durante il trasporto.