Art. 21.
                          Trasporto animali
 
  1. Il trasporto e la custodia  degli  animali,  da  chiunque  siano
effettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
  2. I mezzi di trasporto o gli  imballaggi  devono  essere  tali  da
proteggere  gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi'
l'ispezione e la cura degli stessi; la  ventilazione  e  la  cubatura
d'aria  devono  essere  adeguate alle condizioni di trasporto ed alle
specie animali trasportate.
  3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  532,  emanato   in
attuazione  della  direttiva  CEE  n. 91/628 in materia di protezione
degli animali durante il trasporto.