Art. 22.
                           Guardie zoofile
 
  1.  Per  la  vigilanza  e  l'osservanza  delle  disposizioni  della
presente  legge  possono  essere  utilizzate  anche  guardie  zoofile
volontarie dei Comuni in conformita' all'articolo 5 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono
altresi' nominate dal Presidente della Giunta regionale  su  proposta
delle  associazioni  di  volontariato  animalista e per la protezione
degli animali  di  cui  all'articolo  23,  comma  1.  Ad  esse  viene
rilasciato  apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio.
Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale  9
settembre 1988, n. 63.
  2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL
ed  in  collegamento con le associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
  3.  Per  lo  svolgimento  di  tale  attivita'  le  associazioni  di
volontariato  animalista  e  per  la protezione degli animali possono
avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono
ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (Norme per il riconoscimento  della  obiezione  di  coscienza)  e
successive   modificazioni,  il  riconoscimento  della  obiezione  di
coscienza.
  4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila
deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa  e  le
associazioni  di  volontariato  animalista  e per la protezione degli
animali  di  cui  all'articolo  23,  comma  1.  A  tal  fine  trovano
applicazione  le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1977, n. 1139.