Art. 22. Guardie zoofile 1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformita' all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresi' nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9 settembre 1988, n. 63. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. 3. Per lo svolgimento di tale attivita' le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza. 4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.