Art. 22.
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della
presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile
volontarie dei Comuni in conformita' all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono
altresi' nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta
delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene
rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio.
Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9
settembre 1988, n. 63.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL
ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attivita' le associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali possono
avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono
ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e
successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di
coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila
deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1977, n. 1139.