Art. 23.
  Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali.
        Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
 
  1. Le associazioni di volontarito animalista e  per  la  protezione
degli  animali  che  presentino i requisiti previsti dall'articolo 3,
comma 3 della legge  11  agosto  1991,  n.  266,  (legge  quadro  sul
volontariato, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale
di  cui  all'articolo  3  della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996,
n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per  le  associazioni  di
volontariato iscritte in tale registro.
  2.  I  rappresentanti  delle associazioni di cui al comma 1 possono
far   parte   della   Conferenza   regionale   del   volontariato   e
dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 29/1993.
  3.  Alla  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  1  della legge
regionale  29/1993  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole  "e  degli
animali".