Art. 23.
Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali.
Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
1. Le associazioni di volontarito animalista e per la protezione
degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3,
comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul
volontariato, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale
di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996,
n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di
volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono
far parte della Conferenza regionale del volontariato e
dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 29/1993.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli
animali".