Art. 24.
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui
e' proprietario, possessore o detentore e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina
di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire
centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo
13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo
di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni
ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti
articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire
trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni
della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per
il finanziamento della presente legge.