Art. 24.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui
e' proprietario, possessore o detentore e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina
di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione  amministrativa  del
pagamento   di   una   somma   compresa   tra   un   minimo  di  lire
centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.
  3. Chiunque avendo iscritto il  cane  all'anagrafe  canina  di  cui
all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo
13  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo
di lire trecentomila.
  4.  Chiunque  fa  commercio  di   cani   o   gatti   al   fine   di
sperimentazione,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque  milioni
ed un massimo di lire dieci milioni.
  5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai rimanenti
articoli della presente legge, si applica la sanzione  amministrativa
del   pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lire
trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.
  6.  Per  l'accertamento,  la  contestazione  ed  il pagamento delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le  disposizioni
della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
  7.  Le  entrate  derivanti  dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale  istituito  per
il finanziamento della presente legge.