Art. 26.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Per l'attuazione della presente legge, e' istituito il capitolo
di bilancio n.  41148  con  la  seguente  denominazione:  "Spesa  per
l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".
  2.  Lo  stanziamento  per  l'anno 1997 e' determinato in lire cento
milioni e la relativa copertura e' assicurata mediante utilizzazione,
di pari importo, della  somma  iscritta  al  capitolo  n.  41145  del
bilancio 1997.
  3.  I  fondi  nazionali  di cui all'articolo 8 della legge 281/1991
confluiscono sul capitolo  n.  01346  delle  entrate  previste  dalla
Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.