Art. 26.
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, e' istituito il capitolo
di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per
l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 e' determinato in lire cento
milioni e la relativa copertura e' assicurata mediante utilizzazione,
di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del
bilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge 281/1991
confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla
Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.