Art. 3.
Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
1. I servizi veterinari delle aziende USL:
a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilita' di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di
ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone
l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma
1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2,
comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed
associazioni aventi finalita' protezionistiche, promuovendo o
partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte
ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in
genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli
animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la
sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la
salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente
legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e
demografico dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie
trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della
normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche
anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono
essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi
veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante
convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa
comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati
o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle
profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto
soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a
domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio
all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte
delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di
volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle
cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della
legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni
che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela
degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio
predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali
ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18;
tale programma e' attuato entro due anni.