Art. 3.
         Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
 
  1. I servizi veterinari delle aziende USL:
   a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
   b)  predispongono  presso  i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilita' di primo soccorso;
   c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle  strutture  di
ricovero;
   d)   provvedono   alla   tenuta   dell'anagrafe  canina  curandone
l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma
1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
   e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2,
comma 1  e  con  gli  ordini  veterinari  provinciali,  con  enti  ed
associazioni   aventi   finalita'   protezionistiche,  promuovendo  o
partecipando ad iniziative di informazione e di  educazione,  rivolte
ai  proprietari  di  animali  di affezione e all'opinione pubblica in
genere, da svolgere anche  nelle  scuole,  per  la  protezione  degli
animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
   f)   effettuano   i   controlli   sanitari,  le  vaccinazioni,  la
sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e  la
salute  degli  animali custoditi nelle strutture di cui alla presente
legge;
   g) predispongono gli interventi  atti  al  controllo  sanitario  e
demografico dei cani e dei gatti;
   h)  effettuano  il  trattamento  profilattico  contro  le malattie
trasmissibili all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto  della
normativa vigente;
   i)  dispongono,  in  caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti in osservazione per  l'accertamento  delle  condizioni  fisiche
anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
  2.  I  compiti  di  cui  al  comma 1, lettere f), g) ed h), possono
essere  affidati  dalle  aziende  USL,  su   proposta   dei   servizi
veterinari,  a  medici  veterinari  liberi  professionisti,  mediante
convenzioni.
  3. I servizi veterinari delle  aziende  USL,  oltre  a  svolgere  i
compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
   a)  il  servizio  di  accalappiamento di cani vaganti, la relativa
comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani  catturati
o  restituiti  alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle
profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
   b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero  con  pronto
soccorso  dei  cani  e  gatti  feriti  segnalati  da  cittadini  o da
associazioni di volontariato animalista e  per  la  protezione  degli
animali;
   c)  il  ritiro  sulle  pubbliche  strade  e,  a  titolo oneroso, a
domicilio,   delle   spoglie   di   piccoli   animali   per   l'invio
all'inceneritore.
  4.  I  compiti  di  cui al comma 3 possono essere affidati da parte
delle  aziende  USL,  tramite  convenzioni,  alle   associazioni   di
volontariato   zoofilo   di   cui  all'articolo  23,  comma  1,  alle
cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)  della
legge  regionale  27  giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni
che abbiano nei loro compiti statutari  la  protezione  e  la  tutela
degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
  5.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio
predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli  animali
ricoverati  nei  canili  pubblici e in quelli di cui all'articolo 18;
tale programma e' attuato entro due anni.