Art. 4.
Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture
di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il
risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove
strutture ai seguenti criteri:
a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli
abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito dei
territorio di propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le
principali zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone
condizioni di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per
l'ubicazione di tali strutture.