Art. 4.
      Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture
       di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti
 
  1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il
risanamento  dei  canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove
strutture ai seguenti criteri:
   a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero  degli
abitanti  e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito dei
territorio di propria competenza;
   b) valutazione  della  situazione  epidemiologica  riguardante  le
principali zoonosi dei cani e dei gatti;
   c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone
condizioni di vita per i cani e i gatti;
   d)  rispetto  di  tutte  le  norme  urbanistico-paesaggistiche per
l'ubicazione di tali strutture.