Art. 5
                Requisiti strutturali e attrezzature
 
  1. I canili pubblici devono essere dotati:
   a)  di  un  numero  di  box   rapportato   all'area   territoriale
interessata,  di  cui  almeno  il tre per cento destinato a finalita'
contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei  parametri
minimi  fissati  dal  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed
essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane  e  al  tempo  di
permannza  dello  stesso nel box, che deve essere dotato anche di una
propria area esterna delimitata;
   b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e  di
adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
   c)  di  ulteriori  box  adeguatamente  attrezzati ed annessi ad un
locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati  o
in degenza per la sterilizzazione;
   d)  di  un locale per la custodia degli:. automezzi necessari alla
disinfezione con connesse strutture accessorie;
   e) di un adeguato  impianto  frigorifero  per  la  custodia  degli
animali morti;
   f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle
degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
   g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di
smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
   h)  delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.
626 e successive modificazioni ed integrazioni.