Art. 5
Requisiti strutturali e attrezzature
1. I canili pubblici devono essere dotati:
a) di un numero di box rapportato all'area territoriale
interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalita'
contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri
minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed
essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di
permannza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una
propria area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di
adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un
locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o
in degenza per la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli:. automezzi necessari alla
disinfezione con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli
animali morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle
degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di
smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni ed integrazioni.