Art. 6.
                              Comodato
 
  1.  Gli  enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato
alle associazioni di volontariato  animalista  e  per  la  protezione
degli  animali  di  cui  all'articolo  23,  comma 1, apposito terreno
recintato,  destinato  a  canile  rifugio  per  animali   oppure   ad
ampliamento di strutture gia' esistenti che risultino insufficienti e
che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
  2.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1 le associazioni realizzano e
gestiscono le strutture a proprie spese.