Art. 6.
Comodato
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato
alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno
recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad
ampliamento di strutture gia' esistenti che risultino insufficienti e
che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e
gestiscono le strutture a proprie spese.