Art. 7.
             Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
 
  1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il  proprio  animale
di  affezione  nel  corso della sua vita, di avere la possibilita' di
mantenere  un  legame  affettivo  con  questo  tramite   la   pratica
dell'inumazione,  gli enti di cui all'artico 2, comma 1, concedono in
comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e  per  la
protezione  degli  animali,  di  cui  all'articolo 23, comma 1, sia a
privati che ad associazioni fra privati, apposito  terreno  recintato
destinato a tale uso.
  2.  I  privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al
medesimo fine, anche terreni di privata proprieta'; sia  in  caso  di
comodato che di privata proprieta', privati, associazioni tra privati
o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a
proprie  spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai
sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  508.