Art. 7.
Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale
di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilita' di
mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica
dell'inumazione, gli enti di cui all'artico 2, comma 1, concedono in
comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a
privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato
destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al
medesimo fine, anche terreni di privata proprieta'; sia in caso di
comodato che di privata proprieta', privati, associazioni tra privati
o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a
proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai
sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.