Art. 8.
Contributi regionali
1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1,
contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2,
della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, istituito presso
il Ministero della sanita' e ripartito annualmente con decreto
ministeriale;
b) fondi regionali.
3. La Giunta regionale puo' destinare una somma non superiore al
venticinque per cento dei fondi di cui ai comma 2, lettera a), per la
realizzazione di interventi di competenza regionale di cui
all'articolo 3 della legge n. 281/1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia
anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunita'
montane e aziende USL competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale e' condizionata alla
presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei
progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto
di conformita' alle linee di programmazione rilasciato dalla
Provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le
modalita' e i termini per la presentazione delle domande e per la
concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.