Art. 8.
                        Contributi regionali
 
  1. La Regione eroga agli enti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
   a)  la  quota  parte  del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2,
della legge 14 agosto 1991,  n.  281  (legge  quadro  in  materia  di
animali  di  affezione e prevenzione del randagismo, istituito presso
il Ministero  della  sanita'  e  ripartito  annualmente  con  decreto
ministeriale;
   b) fondi regionali.
  3.  La  Giunta  regionale puo' destinare una somma non superiore al
venticinque per cento dei fondi di cui ai comma 2, lettera a), per la
realizzazione  di  interventi  di   competenza   regionale   di   cui
all'articolo 3 della legge n. 281/1991.
  4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
   a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
   b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
   c) consistenza delle strutture esistenti.
  5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia
anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunita'
montane e aziende USL competenti per territorio.
  6.  L'erogazione  del  contributo  regionale  e'  condizionata alla
presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei
progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto
di  conformita'  alle  linee  di  programmazione   rilasciato   dalla
Provincia.
  7.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  detta  le
modalita' e i termini per la presentazione delle  domande  e  per  la
concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.