Art. 9.
Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo
per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere
animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'artiolo 672 del codice
penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del
cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario
dell'azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni
propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della
gestione e la responsabilita'.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e
sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio, o da un medico veterinario libero professionista
convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina,
tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e
portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati
chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.