Art. 9.
                          Cani di quartiere
 
  1.  Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo
per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere
animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
  2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320  e  dell'artiolo  672  del  codice
penale,  le  condizioni  che  rendono possibile il riconoscimento del
cane  di  quartiere  vengono  definite   dal   servizio   veterinario
dell'azienda  USL  di  riferimento, in accordo con le associazioni di
volontariato animalista e per la  protezione  degli  animali  di  cui
all'articolo  23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni
propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere  della
gestione e la responsabilita'.
  3.  I  cani  di  quartiere  devono  essere vaccinati, sorvegliati e
sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio,  o  da  un  medico  veterinario   libero   professionista
convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente
per  territorio  o  da  un  medico  veterinario delle associazioni di
volontariato animalista e per la  protezione  degli  animali  di  cui
all'articolo 23, comma 1.
  4.  I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina,
tatuati a nome dell'associazione di  volontariato  di  riferimento  e
portare  una  medaglietta  ben  visibile  dove devono essere indicati
chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.