Art. 10.
   Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione
 
  1.  Il  concessionario  della  riscossione  deve  trasmettere  alla
struttura  regionale  competente,  entro  il  giorno quindici di ogni
mese, tramite  tabulato  cartaceo  e  supporto  informatico,  i  dati
giornalieri   relativi   a   ciascuna  operazione  di  riscossione  e
versamento dell'IRT effettuata nel mese precedente.
  2.  Il  concessionario  della  riscossione  deve  permettere   alla
struttura    regionale    competente,   senza   limiti   ne'   oneri,
l'interrogazione degli archivi contabili  relativi  all'IRT,  tramite
apposito   collegamento  telematico,  anche  al  fine  di  costituire
l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al
PRA, previsto dall'art.   56, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997. A tale riguardo, il concessionario deve dotarsi di adeguati
mezzi e sistemi informatici.
  3.   Il  concessionario  deve  fornire  ulteriori  dati  di  natura
statistica  di   interesse   regionale,   specificati   in   apposita
convenzione.