Art. 10. Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione 1. Il concessionario della riscossione deve trasmettere alla struttura regionale competente, entro il giorno quindici di ogni mese, tramite tabulato cartaceo e supporto informatico, i dati giornalieri relativi a ciascuna operazione di riscossione e versamento dell'IRT effettuata nel mese precedente. 2. Il concessionario della riscossione deve permettere alla struttura regionale competente, senza limiti ne' oneri, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'IRT, tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997. A tale riguardo, il concessionario deve dotarsi di adeguati mezzi e sistemi informatici. 3. Il concessionario deve fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse regionale, specificati in apposita convenzione.