Art. 11.
                          C o n t r o l l i
 
  1.   La   struttura  regionale  competente  controlla  il  corretto
adempimento dell'obbligo  di  pagamento  dell'IRT  in  base  ai  dati
relativi   alle   riscossioni,  forniti  dal  concessionario,  ed  al
confronto tra tali dati ed i dati rilevabili dal costituendo archivio
nazionale dei dati fiscali  relativi  ai  veicoli  iscritti  al  PRA,
previsto dall'art.  56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997.
  2.  La  struttura  regionale  competente puo' disporre verifiche di
cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro cinque  anni
dalla data di riscossione dell'IRT.
  3.  La  struttura  regionale  competente  puo' effettuare controlli
presso  le  competenti  sedi  del  concessionario  della  riscossione
dell'IRT  per  verificare le modalita' di svolgimento del servizio al
fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', secondo
i  criteri  stabiliti  dal  decreto del Ministro delle finanze di cui
all'art.  52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.