Art. 11. C o n t r o l l i 1. La struttura regionale competente controlla il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'IRT in base ai dati relativi alle riscossioni, forniti dal concessionario, ed al confronto tra tali dati ed i dati rilevabili dal costituendo archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997. 2. La struttura regionale competente puo' disporre verifiche di cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'IRT. 3. La struttura regionale competente puo' effettuare controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'IRT per verificare le modalita' di svolgimento del servizio al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.