Art. 12.
                     Norme finali e transitorie
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  con
decorrenza  dal  l  gennaio  1999 ad eccezione delle disposizioni dei
commi 2 e 3 del presente articolo, che si  applicano  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento stesso.
  2.  Per  l'anno  1999  le tariffe dell'IRT sono determinate, con le
modalita' indicate all'art. 3, ad avvenuta emanazione del decreto del
Ministro  delle  finanze  che  stabilisce  le   misure   dell'imposta
provinciale di trascrizione.
  3.  In  caso di mancata determinazione, ai sensi delle disposizioni
vigenti,   del   concessionario   della   riscossione   delle   tasse
automobilistiche  per  l'anno  1999  per la Regione Valle d'Aosta, il
servizio di riscossione dell'IRT  viene  affidato  per  il  1999,  in
applicazione   dell'art.   5,  comma  2,  del  presente  regolamento,
all'attuale   concessionario   della   riscossione   dell'addizionale
provinciale  all'imposta  erariale  di  trascrizione, Automobile Club
d'Italia - Ufficio  del  Pubblico  registro  automobilistico  -  Sede
provinciale  di Aosta, affidatario del servizio in base alla legge n.
952/1977, alle medesime condizioni indicate dall'art. 6, commi 2 e  3
della  stessa,  fatta  salva  l'applicazione  del  compenso  indicato
all'art. 7 dalla data di determinazione dello  stesso  da  parte  del
Ministro delle finanze.
  4.   Le  formalita'  di  iscrizione,  trascrizione  ed  annotazione
respinte dagli uffici provinciali del PRA anteriormente al 1  gennaio
1999,  sono  assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire
da  tale  data,  alla  disciplina  relativa  all'IRT.   L'addizionale
provinciale   all'imposta   erariale  di  trascrizione  eventualmente
versata viene rimborsata  dalla  struttura  regionale  competente  su
richiesta del soggetto interessato.
  5.   La   Regione  riscuote  l'addizionale  provinciale  suppletiva
all'imposta  erariale  di  trascrizione  relativa   alle   formalita'
eseguite  fino  al  31 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 51, comma 3,
del decreto legislativo n. 446/1997.