Art. 12. Norme finali e transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal l gennaio 1999 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, che si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Per l'anno 1999 le tariffe dell'IRT sono determinate, con le modalita' indicate all'art. 3, ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta provinciale di trascrizione. 3. In caso di mancata determinazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche per l'anno 1999 per la Regione Valle d'Aosta, il servizio di riscossione dell'IRT viene affidato per il 1999, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del presente regolamento, all'attuale concessionario della riscossione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico registro automobilistico - Sede provinciale di Aosta, affidatario del servizio in base alla legge n. 952/1977, alle medesime condizioni indicate dall'art. 6, commi 2 e 3 della stessa, fatta salva l'applicazione del compenso indicato all'art. 7 dalla data di determinazione dello stesso da parte del Ministro delle finanze. 4. Le formalita' di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del PRA anteriormente al 1 gennaio 1999, sono assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'IRT. L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione eventualmente versata viene rimborsata dalla struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato. 5. La Regione riscuote l'addizionale provinciale suppletiva all'imposta erariale di trascrizione relativa alle formalita' eseguite fino al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.