Art. 2.
               Presupposti e soggetti passivi dell'IRT
 
  1. L'IRT si applica sulle formalita' richieste al PRA a partire dal
1  gennaio  1999  in  base  agli  atti,  documenti  e  certificazioni
prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
  2. L'IRT e' dovuta per ciascun veicolo al momento  della  richiesta
di  ciascuna  formalita'.  E'  dovuta  una sola imposta quando per lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbano eseguirsi  piu'
formalita'  di  iscrizione  ipotecaria,  ai  sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
  3.  Al  pagamento  dell'IRT  e  delle   eventuali   sanzioni   sono
solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le
formalita'  sono state eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 2,
comma 6, della legge 23 dicembre 1977, n.  952  (Modificazione  delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico  e di altre norme in materia di imposte di registro),
come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187  (Norme
in  materia  di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del
pubblico registro automobilistico).