Art. 2. Presupposti e soggetti passivi dell'IRT 1. L'IRT si applica sulle formalita' richieste al PRA a partire dal 1 gennaio 1999 in base agli atti, documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia. 2. L'IRT e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbano eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 3. Al pagamento dell'IRT e delle eventuali sanzioni sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico).