Art. 3. Misure dell'IRT 1. L'IRT e' applicata secondo una apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, e determinata sulla base del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale puo' deliberare un aumento, fino ad un massimo del venti per cento, delle misure stabilite dal Ministro delle finanze. 3. Le misure dell'IRT determinate dalla Giunta regionale si applicano alle formalita' richieste a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione. 4. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre, della deliberazione di cui al comma 2, le misure dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo. 5. La struttura regionale competente in materia di finanze, cui e' affidata l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutivita', copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'IRT al PRA ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.