Art. 3.
                           Misure dell'IRT
 
  1. L'IRT e' applicata secondo una apposita  tariffa  approvata  con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione, e determinata sulla  base  del  decreto  del
Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo
e potenza dei veicoli, ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2.  Entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, la Giunta regionale puo'
deliberare un aumento, fino ad un massimo del venti per cento,  delle
misure stabilite dal Ministro delle finanze.
  3.  Le  misure  dell'IRT  determinate  dalla  Giunta  regionale  si
applicano alle formalita'  richieste  a  partire  dal  primo  gennaio
dell'anno successivo a quello della deliberazione.
  4.  Nel  caso  di  mancata  adozione,  entro  il  31 ottobre, della
deliberazione di cui al comma 2, le  misure  dell'IRT  in  vigore  si
intendono confermate per l'anno successivo.
  5.  La struttura regionale competente in materia di finanze, cui e'
affidata l'attuazione delle disposizioni  del  presente  regolamento,
notifica,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  esecutivita', copia
autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle  misure
dell'IRT  al  PRA  ed  al  concessionario  della  riscossione per gli
adempimenti di competenza.