Art. 4. Termini di versamento e sanzioni 1. Il versamento dell'IRT per le formalita' di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione, entro il quale devono essere richieste le formalita' di prima iscrizione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 2. Il versamento dell'IRT per le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel PRA deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, entro il quale devono essere richieste le formalita', ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il disposto dell'art. 56, comma 8, del decreto legislativo n. 446/1997. 3. Il PRA, al momento della presentazione della documentazione per l'adempimento delle formalita', verifica la corretta liquidazione dell'IRT. 4. Le formalita' di cui ai commi 1 e 2 non possono essere eseguite se non e' stata assolta l'IRT nelle misure comunicate al PRA, in ottemperanza all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997. 5. La sanzione per l'omesso o ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2, e' pari all'importo dell'imposta. La sanzione e' ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 13, comma l, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT. 6. I criteri sanzionatori di cui al comma 5 vengono applicati nel caso di versamenti insufficienti, con riguardo alla differenza risultante tra l'IRT dovuta e quella versata.