Art. 4.
                  Termini di versamento e sanzioni
 
  1.  Il versamento dell'IRT per le formalita' di prima iscrizione di
veicoli nel PRA, nonche' di iscrizione di contestuali diritti  reali,
deve  essere  effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni
dalla data  di  effettivo  rilascio  dell'originale  della  carta  di
circolazione, entro il quale devono essere richieste le formalita' di
prima iscrizione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  2.  Il  versamento  dell'IRT  per  le  formalita'  di trascrizione,
iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti  nel  PRA
deve  essere  effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni
dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata  o
giudizialmente  accertata,  entro il quale devono essere richieste le
formalita', ai sensi delle disposizioni  vigenti  in  materia,  fatto
salvo  il  disposto dell'art. 56, comma 8, del decreto legislativo n.
446/1997.
  3. Il PRA, al momento della presentazione della documentazione  per
l'adempimento  delle  formalita',  verifica  la corretta liquidazione
dell'IRT.
  4. Le formalita' di cui ai commi 1 e 2 non possono essere  eseguite
se  non  e'  stata  assolta  l'IRT nelle misure comunicate al PRA, in
ottemperanza  all'art.  56,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997.
  5.  La sanzione per l'omesso o ritardato pagamento dell'IRT entro i
termini previsti dai commi 1 e 2, e' pari  all'importo  dell'imposta.
La sanzione e' ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta
giorni,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  l, lettera a), del decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie, a norma dell'art.  3, comma 133, della legge 23  dicembre
1996,  n.  622).  Il  pagamento  della  sanzione deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT.
  6. I criteri sanzionatori di cui al comma 5 vengono  applicati  nel
caso  di  versamenti  insufficienti,  con  riguardo  alla  differenza
risultante tra l'IRT dovuta e quella versata.