Art. 5. Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT 1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'IRT, sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Qualora il concessionario di cui al comma 1 non venga individuato, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Giunta regionale stabilisce le modalita' di svolgimento del servizio di riscossione dell'IRT. 3. L'affidamento del servizio di riscossione dell'IRT al concessionario e' realizzato con i criteri di affidamento e di svolgimento del servizio stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.