Art. 5.
          Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT
 
  1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione  dell'IRT
ed  i  relativi  controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per
omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'IRT, sono  affidati
allo    stesso   concessionario   della   riscossione   delle   tasse
automobilistiche, ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2.  Qualora  il  concessionario  di  cui  al  comma  1  non   venga
individuato, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Giunta regionale
stabilisce  le  modalita'  di svolgimento del servizio di riscossione
dell'IRT.
  3.  L'affidamento  del  servizio   di   riscossione   dell'IRT   al
concessionario  e'  realizzato  con  i  criteri  di  affidamento e di
svolgimento del servizio stabiliti dal  decreto  del  Ministro  delle
finanze  di  cui  all'art.    52, comma 7, del decreto legislativo n.
446/1997.