Art. 6. Modalita' di riscossione dell'IRT 1. L'IRT deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione. 2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT dovuta deve essere presentata al PRA, insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, per richiedere le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli. 3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT, di cui al comma 2, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta, con l'indicazione di ciascuna formalita' da richiedere al PRA. 4. Per il versamento deve essere utilizzato il modello predisposto dal soggetto incaricato alla riscossione, sentito il PRA, ed approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.