Art. 6.
                  Modalita' di riscossione dell'IRT
 
  1.   L'IRT   deve   essere   corrisposta   mediante  versamento  al
concessionario della riscossione.
  2. L'attestazione  di  avvenuto  versamento  dell'IRT  dovuta  deve
essere   presentata   al   PRA,   insieme   agli  altri  documenti  e
certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia,  per
richiedere  le  formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli.
  3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT, di cui al  comma
2,  deve  riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta,
con l'indicazione di ciascuna formalita' da richiedere al PRA.
  4. Per il versamento deve essere utilizzato il modello  predisposto
dal   soggetto  incaricato  alla  riscossione,  sentito  il  PRA,  ed
approvato con provvedimento del dirigente della  struttura  regionale
competente.