Art. 7.
     Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione
 
  1.  L'ammontare  dell'IRT giornalmente riscossa deve essere versato
dal  concessionario  della  riscossione,  entro   il   terzo   giorno
lavorativo  successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso
di cui al comma 2.
  2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento
dell'IRT ed i relativi controlli, nonche'  per  l'applicazione  delle
sanzioni  per  omesso,  ritardato  o insufficiente pagamento dell'IRT
stessa e per tutte le operazioni connesse previste dall'art.  56  del
decreto   legislativo  n.  446/1997,  compete  al  concessionario  il
compenso stabilito con decreto dal Ministro delle  finanze  ai  sensi
dell'art.  52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997.
  3. Il concessionario effettua apposita registrazione del versamento
delle  somme  e conserva agli atti le ricevute di versamento a favore
della Regione e le quietanze di tesoreria da esibire agli  incaricati
del  controllo  da  parte  della  struttura  regionale competente. Le
ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.