Art. 7. Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione 1. L'ammontare dell'IRT giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario della riscossione, entro il terzo giorno lavorativo successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso di cui al comma 2. 2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'IRT ed i relativi controlli, nonche' per l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente pagamento dell'IRT stessa e per tutte le operazioni connesse previste dall'art. 56 del decreto legislativo n. 446/1997, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 52, comma 7, del decreto legislativo n. 446/1997. 3. Il concessionario effettua apposita registrazione del versamento delle somme e conserva agli atti le ricevute di versamento a favore della Regione e le quietanze di tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della struttura regionale competente. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.