Art. 8.
             Ripresentazione di richieste di formalita'
 
  1.  Nel  caso  di  ripresentazione  di  richieste  di   formalita',
precedentemente  rifiutate  dal  PRA,  non  si  fa luogo ad ulteriori
riscossioni, salvo che non siano state  rifiutate  per  insufficiente
versamento.
  2.  Nel  caso  in cui il versamento o l'integrazione del versamento
dell'IRT avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2  dell'art.
4, si applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 4.