Art. 8. Ripresentazione di richieste di formalita' 1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalita', precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni, salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento. 2. Nel caso in cui il versamento o l'integrazione del versamento dell'IRT avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 4, si applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 4.