Art. 9. Rimborsi e recuperi 1. Qualora il PRA rifiuti la richiesta di formalita', deve annotare sulla richiesta la data ed il motivo del rifiuto. 2. Per le richieste di formalita' gia' presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono piu' ripresentate, l'istanza di rimborso dell'IRT versata deve essere presentata dal soggetto avente titolo alla struttura regionale competente, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annotata dal PRA, entro tre anni dalla data nella quale la formalita' e' stata presentata. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso. 3. La struttura regionale competente effettua direttamente i rimborsi o autorizza il concessionario della riscossione al rimborso delle somme richieste. 4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma 3 e conserva agli atti le quietanze relative alle somme rimborsate. 5. L'imposta suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e l'eventuale sanzione devono essere richiesti entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 6. Il concessionario provvede alla riscossione della maggiore imposta e di eventuali sanzioni, a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente, e comunica alla struttura regionale competente l'esito di ogni procedimento.