Art. 9.
                         Rimborsi e recuperi
 
  1. Qualora il PRA rifiuti la richiesta di formalita', deve annotare
sulla richiesta la data ed il motivo del rifiuto.
  2.  Per  le richieste di formalita' gia' presentate e rifiutate dal
PRA,  che  non  vengono  piu'  ripresentate,  l'istanza  di  rimborso
dell'IRT  versata  deve  essere presentata dal soggetto avente titolo
alla  struttura  regionale  competente,  unitamente  alla   nota   di
trascrizione  originaria debitamente annotata dal PRA, entro tre anni
dalla  data  nella  quale  la   formalita'   e'   stata   presentata.
Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.
  3.  La  struttura  regionale  competente  effettua  direttamente  i
rimborsi o autorizza il concessionario della riscossione al  rimborso
delle somme richieste.
  4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi
delle  somme  rimborsate ai sensi del comma 3 e conserva agli atti le
quietanze relative alle somme rimborsate.
  5. L'imposta suppletiva dovuta a seguito  di  erronea  liquidazione
del  tributo  e l'eventuale sanzione devono essere richiesti entro il
termine di decadenza di tre anni dalla data in cui la  formalita'  e'
stata eseguita.
  6.  Il  concessionario  provvede  alla  riscossione  della maggiore
imposta e di eventuali sanzioni, a seguito di errori per  difetto  al
momento   del  versamento  da  parte  dell'utente,  e  comunica  alla
struttura regionale competente l'esito di ogni procedimento.