Art. 3. Orari d'esposizione della bandiera 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli uffici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, lettere a), b), c), e), dalle ore otto al tramonto. 2. In casi e in luoghi particolari, il Presidente della giunta regionale puo' disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.