Art. 3.
                 Orari d'esposizione della bandiera
 
  1.  L'esposizione  della bandiera all'esterno degli uffici pubblici
ha luogo, salvo quanto disposto  dal  precedente  art.  2,  comma  2,
lettere a), b), c), e), dalle ore otto al tramonto.
  2.  In  casi  e  in  luoghi particolari, il Presidente della giunta
regionale puo'  disporre  od  autorizzare  che  la  bandiera  rimanga
esposta  anche  dopo  il  tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve
essere adeguatamente illuminata.