Art. 2. Limiti di applicazione 1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per i comuni inseriti negli ambiti delle comunita' montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sara' calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. 2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenza delle falde. Il regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende intervenire. 3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore generale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n 61, dell'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel regolamento edilizio puo' essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti. 4. Il Consiglio comunale puo' disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge, nonche' individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento e' consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 3, dell'art. 3 della presente legge.