Art. 2.
                       Limiti di applicazione
 
  1.  Il  regolamento  edilizio  comunale determina le condizioni e i
limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla
data del 31 dicembre 1998, fermo restando il  rispetto  dei  seguenti
parametri:
   a)  l'altezza  utile  media  di 2,40 metri per i locali adibiti ad
abitazione, 2,20 metri per  i  comuni  inseriti  negli  ambiti  delle
comunita'  montane  ai  sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20
metri per i locali adibiti a  servizi,  quali  corridoi,  disimpegni,
ripostigli  e  bagni. L'altezza utile media sara' calcolata dividendo
il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80
metri ridotto a 1,60 metri per i  comuni  montani,  per  la  relativa
superficie utile;
   b)  il  rapporto  illuminante,  se  in  falda,  deve essere pari o
superiore a 1/16.
  2. Gli interventi edilizi per il  recupero  a  fini  abitativi  dei
sottotetti  devono  avvenire senza alcuna modificazione delle altezze
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenza delle falde.  Il
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e
ogni altra condizione al fine di rispettare gli  aspetti  paesistici,
monumentali   e   ambientali   dell'edificio  sul  quale  si  intende
intervenire.
  3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore  generale
per  gli  edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 28 della legge
regionale 27 giugno 1985, n 61, dell'art. 10 della legge regionale  5
marzo  1985,  n.  24  e  della  legge  1  giugno  1939,  n. 1089, nel
regolamento edilizio puo' essere prevista la ulteriore esclusione  di
determinate  tipologie  edilizie  dal  recupero  a fini abitativi dei
sottotetti.
  4. Il Consiglio comunale puo' disporre l'esclusione  di  parti  del
territorio  comunale  dall'applicazione della presente legge, nonche'
individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli  spazi
per   parcheggi  pertinenziali,  l'intervento  e'  consentito  previo
pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per
parcheggi di cui al comma 3, dell'art. 3 della presente legge.