Art. 2.
Limiti di applicazione
1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i
limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla
data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei seguenti
parametri:
a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad
abitazione, 2,20 metri per i comuni inseriti negli ambiti delle
comunita' montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20
metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,
ripostigli e bagni. L'altezza utile media sara' calcolata dividendo
il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80
metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa
superficie utile;
b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o
superiore a 1/16.
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenza delle falde. Il
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e
ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici,
monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende
intervenire.
3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore generale
per gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 28 della legge
regionale 27 giugno 1985, n 61, dell'art. 10 della legge regionale 5
marzo 1985, n. 24 e della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel
regolamento edilizio puo' essere prevista la ulteriore esclusione di
determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei
sottotetti.
4. Il Consiglio comunale puo' disporre l'esclusione di parti del
territorio comunale dall'applicazione della presente legge, nonche'
individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi
per parcheggi pertinenziali, l'intervento e' consentito previo
pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per
parcheggi di cui al comma 3, dell'art. 3 della presente legge.