Art. 3.
                    Ristrutturazione e contributi
 
  1.  Gli  interventi  diretti  al  recupero  dei   sottotetti   sono
classificati  come  ristrutturazione  edilizia  ai sensi dell'art. 31
lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti a concessione
e comportano la corresponsione  di  un  contributo  commisurato  agli
oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  ed  al  costo  di
costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28  gennaio  1977,
n.  10,  calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe
approvate  e  vigenti  in  ciascun  comune  per  le  opere  di  nuova
costruzione.
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  restano subordinati al
reperimento degli spazi per parcheggi  pertinenziali  in  misura  non
inferiore  ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione
soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto  disposto  dal  comma  4
dell'art.  2 della presente legge.