Art. 4.
                              Procedure
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge, i comuni adeguano gli elaborati del piano regolatore  generale
alle  previsioni  di cui all'art. 2 secondo la procedura stabilita ai
commi 6, 7 e 8 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985,  n.
61, come modificato dall'art. 1, della legge regionale 5 maggio 1998,
n. 21 e dall'art. 42 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 6 aprile 1999
                                 GALAN