Art. 4. Procedure 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano gli elaborati del piano regolatore generale alle previsioni di cui all'art. 2 secondo la procedura stabilita ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 1, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 e dall'art. 42 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 6 aprile 1999 GALAN