Art. 10.
Norma finanziaria
1. All'introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del
comma 4 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, si provvede mediante
istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato
"Assegnazione statale per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo
dall'inquinamento acustico (art. 10, comma 4, legge n. 447/1995)" e
con l'istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277
denominato "Spese per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo
dall'inquinamento acustico", ai sensi dell'art. 20 della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non
appena definiti i provvedimenti di riparto tra le regioni.
2. Le disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione dallo
Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 447/1995, sono
destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal
piano regionale triennale di cui all'articolo 6.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 maggio 1999
GALAN