Art. 10. Norma finanziaria 1. All'introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, si provvede mediante istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato "Assegnazione statale per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico (art. 10, comma 4, legge n. 447/1995)" e con l'istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277 denominato "Spese per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico", ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di riparto tra le regioni. 2. Le disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal piano regionale triennale di cui all'articolo 6. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 10 maggio 1999 GALAN