Art. 2.
                          Ambito di tutela
 
  1. La tutela dall'inquinamento  acustico  esterno  si  esercita  su
tutto  il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole,
a bosco, a pascolo e improduttive,  qualora  l'inquinamento  acustico
sia  prodotto  da  attivita' agricole e forestali non industriali con
carattere di temporaneita'.