Art. 2.
Ambito di tutela
1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su
tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole,
a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico
sia prodotto da attivita' agricole e forestali non industriali con
carattere di temporaneita'.