Art. 3. Piano di classificazione acustica dei comuni 1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi. 2. La giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione acustica del territorio gia' adottate con deliberazione della giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1, art. 4 della legge n. 447/1995. 3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformita' dei piani di classificazione acustica e delle misure gia' adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario. 4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica. 5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici gia' adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica. 6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV. 7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruita' con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica. 8. Copia del piano di classificazione viene altresi' inviata al competente dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati. 9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore. 10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3. la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.