Art. 3.
Piano di classificazione acustica dei comuni
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge
non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991, devono provvedervi entro sei mesi.
2. La giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della
legge n. 447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per
la classificazione acustica del territorio gia' adottate con
deliberazione della giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 19 ottobre
1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1,
art. 4 della legge n. 447/1995.
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della
deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformita' dei piani
di classificazione acustica e delle misure gia' adottati, ai
contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo
adeguamento ove necessario.
4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali
o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie
modifiche al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici
gia' adottati con le determinazioni contenute nel piano di
classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente
dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal
comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la
verifica di congruita' con i piani di classificazione acustica dei
comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la
provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune
modifiche dei piani di classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altresi' inviata al
competente dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire
una idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto
nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre
1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni
interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e
modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del
piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati
rispettivamente dai commi 1 e 3. la provincia territorialmente
competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di
inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad
acta.