Art. 3.
            Piano di classificazione acustica dei comuni
 
  1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge
non hanno ancora adottato i  piani  di  classificazione  acustica  ai
sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991, devono provvedervi entro sei mesi.
  2. La giunta regionale, in adeguamento ai decreti  attuativi  della
legge  n.  447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per
la  classificazione  acustica  del  territorio  gia'   adottate   con
deliberazione  della  giunta  regionale n. 4313 del 21 settembre 1993
pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  del  19  ottobre
1993,  n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma 1,
art. 4 della legge n. 447/1995.
  3.  I  comuni,  entro  dodici  mesi   dalla   pubblicazione   della
deliberazione  di cui al comma 2, verificano la conformita' dei piani
di  classificazione  acustica  e  delle  misure  gia'  adottati,   ai
contenuti   della   deliberazione  stessa,  provvedendo  al  relativo
adeguamento ove necessario.
  4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici  comunali
o  di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie
modifiche al piano di classificazione acustica.
  5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici
gia'  adottati  con  le  determinazioni  contenute   nel   piano   di
classificazione acustica.
  6.  Nella  stesura  dei  piani di classificazione acustica i comuni
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico  dal  competente
dipartimento provinciale dell'ARPAV.
  7.  Il  piano  di classificazione acustica, una volta approvato dal
comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la
verifica di congruita' con i piani di  classificazione  acustica  dei
comuni   contermini.   Qualora   siano  riscontrate  incongruenze  la
provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune
modifiche dei piani di classificazione acustica.
  8. Copia del piano di classificazione  viene  altresi'  inviata  al
competente  dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire
una idonea banca dati.
  9. Entro novanta giorni dalla definizione delle  aree  di  rispetto
nell'intorno  degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  31  ottobre
1997  "Metodologia  di  misura  del  rumore  aeroportuale",  i comuni
interessati adeguano il proprio piano di classificazione  acustica  e
modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.
  10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del
piano  di  classificazione  acustica entro i limiti temporali fissati
rispettivamente dai  commi  1  e  3.  la  provincia  territorialmente
competente  diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di
inottemperanza la provincia nomina entro un mese  un  commissario  ad
acta.