Art. 4. Disposizioni attuative 1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge n. 447/1995. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce: a) le modalita' di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n. 447/1995; b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 447/1995 e dal successivo art. 5, per la predisposizione e 1'adozione dei piani comunali di risanamento acustico; c) le modalita' per la predisposizione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n. 447/1995; d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico prevista all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/1995 e le modalita' di controllo, in conformita' con le norme regionali e statali sulla valutazione di impatto ambientale (VIA); e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995, in conformita' a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera f) della medesima legge.