Art. 4.
                       Disposizioni attuative
 
  1.  Entro  nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta  regionale  adotta,  con  proprio  provvedimento,  sentita  la
Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge
n. 447/1995.
  2.  Il  provvedimento  di cui al comma 1 disciplina le modalita' di
applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
   a)  le  modalita'  di  riconoscimento  della  figura  di   tecnico
competente  ai  sensi  dei  commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n.
447/1995;
   b) le procedure e i criteri, oltre  quelli  previsti  dall'art.  7
della   legge   n.   447/1995   e  dal  successivo  art.  5,  per  la
predisposizione  e  1'adozione  dei  piani  comunali  di  risanamento
acustico;
   c)  le  modalita'  per  la  predisposizione  del  piano  regionale
triennale di intervento per la  bonifica  dell'inquinamento  acustico
previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n. 447/1995;
   d)   i   criteri   da   osservare  per  la  predisposizione  della
documentazione di impatto acustico prevista all'art. 8, commi 2, 3  e
4 della legge n. 447/1995 e le modalita' di controllo, in conformita'
con  le  norme  regionali  e  statali  sulla  valutazione  di impatto
ambientale (VIA);
   e) i criteri e le condizioni per l'individuazione,  da  parte  dei
comuni  il  cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale
e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'art.  2  della
legge n. 447/1995, in conformita' a quanto previsto all'art. 4, comma
1, lettera f) della medesima legge.