Art. 4.
Disposizioni attuative
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la
Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della legge
n. 447/1995.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di
applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
a) le modalita' di riconoscimento della figura di tecnico
competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n.
447/1995;
b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'art. 7
della legge n. 447/1995 e dal successivo art. 5, per la
predisposizione e 1'adozione dei piani comunali di risanamento
acustico;
c) le modalita' per la predisposizione del piano regionale
triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico
previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n. 447/1995;
d) i criteri da osservare per la predisposizione della
documentazione di impatto acustico prevista all'art. 8, commi 2, 3 e
4 della legge n. 447/1995 e le modalita' di controllo, in conformita'
con le norme regionali e statali sulla valutazione di impatto
ambientale (VIA);
e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei
comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale
e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'art. 2 della
legge n. 447/1995, in conformita' a quanto previsto all'art. 4, comma
1, lettera f) della medesima legge.