Art. 5.
               Piani comunali di risanamento acustico
 
  1.  Nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447/1995 il comune
entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione  del  piano
di risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2
del medesimo articolo.
  2.  Per  la  stesura  dei  piani comunali di risanamento acustico i
comuni  possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-scientifico  dal
competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
  3.  Il  piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato
dal comune, deve essere inviato alla provincia  per  la  verifica  di
congruita'  con  piani  comunali  di  risanamento acustico dei comuni
contermini. Qualora  siano  riscontrate  incongruenze  la  provincia,
d'intesa  con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche
dei piani medesimi.
  4. Successivamente, il comune trasmette  il  piano  di  risanamento
acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale
di intervento.
  5.  Nei  casi  di  inerzia del comune previsti dall'art. 7, comma 3
della legge n. 447/1995,  la  provincia  territorialmente  competente
diffida  il  comune  a  redigere  il piano entro tre mesi; in caso di
inottemperanza la provincia nomina entro un mese  un  commissario  ad
acta.