Art. 5.
Piani comunali di risanamento acustico
1. Nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447/1995 il comune
entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione del piano
di risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2
del medesimo articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i
comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal
competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato
dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di
congruita' con piani comunali di risanamento acustico dei comuni
contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia,
d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche
dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento
acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale
di intervento.
5. Nei casi di inerzia del comune previsti dall'art. 7, comma 3
della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente
diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di
inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad
acta.