Art. 5. Piani comunali di risanamento acustico 1. Nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione del piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono individuati dal comma 2 del medesimo articolo. 2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV. 3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruita' con piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi. 4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento. 5. Nei casi di inerzia del comune previsti dall'art. 7, comma 3 della legge n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.