Art. 6.
               Piano regionale triennale di intervento
             per la bonifica dall'inquinamento acustico
 
  1.  Il  consiglio  regionale,  su proposta della giunta, approva il
Piano   regionale   triennale   di   intervento   per   la   bonifica
dall'inquinamento  acustico di cui all'art. 4, comma 2 della legge n.
447/1995. In sede di  prima  applicazione  il  piano  regionale  deve
essere  approvato  entro  diciotto  mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
  2.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  previsti  dal  piano
regionale  di  cui  al  comma  1,  vengono utilizzate le somme di cui
all'art. 10.