Art. 6.
Piano regionale triennale di intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico
1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il
Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico di cui all'art. 4, comma 2 della legge n.
447/1995. In sede di prima applicazione il piano regionale deve
essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano
regionale di cui al comma 1, vengono utilizzate le somme di cui
all'art. 10.