Art. 6. Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 447/1995. In sede di prima applicazione il piano regionale deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1, vengono utilizzate le somme di cui all'art. 10.