Art. 7.
Emissioni sonore da attivita' temporanee
1. Il comune puo', ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della
legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di
emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o
ragioni di pubblica utilita'. Il provvedimento autorizzatorio del
comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al
minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validita' della
deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono
consentiti dalle ore 8 alle ore 19, con interruzione pomeridiana
individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini
locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non
utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il
territorio regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio e'
consentito dalle ore 8 alle ore 20 con interruzione dalle ore 13 alle
ore 15. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai
regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle
tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attivita' sportive o ricreative rumorose, fra le quali
motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in
fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e
delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo
svolgimento di tali attivita'.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre
strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o
manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente
autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore
24.
7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo puo'
essere prevista nei regolamenti comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente
articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e
motivata del soggetto interessato.