Art. 8.
                 Controllo e sanzioni amministrative
 
  1.  Per  le  funzioni tecniche di controllo di propria competenza i
comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
  2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge  n.
447/1995  e  di  quelle  previste  dalla  presente legge, spettano al
comune  territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi   in   cui   la
violazione    delle    prescrizioni    attinenti    al   contenimento
dell'inquinamento  acustico,  producano  effetti  dannosi  in  ambiti
territoriali  ricadenti  nel  territorio di piu' comuni, ed il comune
nel cui territorio e' ubicata la sorgente sonora di inquinamento  non
provveda  all'applicazione  delle  relative  sanzioni amministrative,
queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
  3. Oltre a quelle previste dall'art. 10  della  legge  n.  447/1995
sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
   a)  chiunque  violi  le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
attivita' svolte all'aperto o temporanee di cui all'art. 7 e'  punito
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 1.000.000;
   b) alla stessa sanzione soggiace chiunque  violi  le  prescrizioni
relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 7, comma 7;
   c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile,  supera  i  limiti  fissati  dal  Comune  a tutela delle zone
particolarmente sensibili di cui all'art. 2, comma 2, e'  punito  con
la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire
1.000.000 a lire 2.000.000.