Art. 8. Controllo e sanzioni amministrative 1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV. 2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni, ed il comune nel cui territorio e' ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente. 3. Oltre a quelle previste dall'art. 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attivita' svolte all'aperto o temporanee di cui all'art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 7, comma 7; c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'art. 2, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.