Art. 8.
Controllo e sanzioni amministrative
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i
comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge n.
447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al
comune territorialmente competente. Nelle ipotesi in cui la
violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento
dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni, ed il comune
nel cui territorio e' ubicata la sorgente sonora di inquinamento non
provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative,
queste vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.
3. Oltre a quelle previste dall'art. 10 della legge n. 447/1995
sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
attivita' svolte all'aperto o temporanee di cui all'art. 7 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 1.000.000;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni
relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 7, comma 7;
c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone
particolarmente sensibili di cui all'art. 2, comma 2, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 2.000.000.