Art. 9. Fondo comunale 1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995 e' destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.