Art. 9.
Fondo comunale
1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge n.
447/1995 e' destinato a costituire presso i comuni un fondo
finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica,
dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di
bonifica acustica previsti in detti piani.