Art. 9.
                           Fondo comunale
 
  1.  Il  trenta  per  cento  delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della  legge  n.
447/1995   e'  destinato  a  costituire  presso  i  comuni  un  fondo
finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica,
dei piani comunali di risanamento  acustico  e  degli  interventi  di
bonifica acustica previsti in detti piani.