(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la piu' ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a: a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile; b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani; c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali; d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella societa', con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialita'; e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile; f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocita', scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della UE; g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero; h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e piu' in generale dell'emigrazione giovanile; i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonche' ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche. 2. Le finalita' e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.