Art. 2. Atti internazionali e comunitari 1. La Regione, nel perseguimento delle finalita' e degli obiettivi della presente legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYCA), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.