Art. 4. Consulta regionale giovani 1. E' istituita, presso la presidenza della giunta regionale, la consulta regionale giovani, composta da: a) cinque esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti; b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna; c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna; d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore; e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna; g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di eta' inferiore ai trent'anni. 2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, eta' inferiore ai trent'anni. 3. La consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'amministrazione regionale. 4. Ai componenti della consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.