Art. 6. Compiti della consulta regionale giovani 1. La consulta regionale giovani e' organo propositivo e consultivo della giunta e, in generale, dell'amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge. 2. Sono in particolare compiti della consulta: a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile; b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani; c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali; d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti; e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile; f) formulare il parere sul rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'art. 3. 3. La consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale ed agli assessori una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e su quella programmata per l'anno successivo. 4. La consulta elegge fra i suoi componenti il presidente e due vice-presidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.