Art. 10.
                        Strutture accessorie
 
1. Uffici e servizi.
  Le varie attivita' di competenza del  canile  sanitario  richiedono
strutture complementari cosi' identificate:
   a) guardiola custode centralino;
   b) ufficio accettazione cessione animali;
   c) ufficio posta, statistiche, movimento animali;
   d) ufficio profilassi della rabbia;
   e) ufficio animali morti, disinfezioni;
   f) archivi;
   g) uffici medici veterinari;
   h) locali riunioni;
   i) servizi igienici per il pubblico;
   l) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
   m) spogliatoi e servizi igienici per i veterinari.
2. Ambulatori.
  Il  personale  medico  veterinario  del  canile  sanitario deve far
fronte ad attivita' che richiedono appositi locali attrezzati.
  La normativa in vigore prevede che  gli  animali  ricoverati  siano
visitati,  se  necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di
garantire la salute pubblica.
  Il  canile  deve  provvedere   alla   identificazione   dei   cani,
all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti
ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.
  Per   la   prevenzione   e   la   tutela   della  salute  pubblica,
l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura
di forme morbose pericolose per la comunita'  umana  ed  animale,  il
canile  puo'  divenire  sede  di  vaccinazione,  in  caso di campagne
obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.
  In caso di attivita' libero professionale intramurale le  strutture
necessarie sono:
   a) ambulatorio medico;
   b) sala chirurgica con annesse pertinenze;
   c) sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
   d) deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
   e) locale attesa per il pubblico;
   f) servizi.
3. Magazzini.
  Lo  stoccaggio  e  la  conservazione dei materiali in uso presso la
struttura deve prevedere adeguati spazi per:
   a) mangimi;
   b) prodotti in scatola;
   c) prodotti deperibili;
   d) prodotti di pulizia;
   e) prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
   f) materiali d'uso;
   g) attrezzature e vestiario;
   h) modulistica e cancelleria.
  Le  caratteristiche  dei  singoli  materiali   richiedono   diverse
modalita' di stoccaggio con idonea separazione.
4. Cucina.
  L'attuale  tecnologia  zootecnica consente di alimentare i cani e i
gatti  con  mangimi  completi  e  di  buona  qualita'  reperibili  in
commercio.
  La tradizionale "cucina" puo' essere sostituita da un locale in cui
effettuare  la  preparazione  delle  dosi  per  i singoli animali, la
miscelazione  di  mangimi  complementari  a  seconda  delle  esigenze
nutrizionali.
  Si  deve  provvedere  alla  pulizia  e disinfezione delle ciotole e
degli strumenti utilizzati e alla eliminazione degli avanzi.
  L'ambiente  deve  essere  lavabile e disinfettabile, non presentare
angoli o fessure in  cui  possa  raccogliersi  lo  sporco  ed  essere
fornito  di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o
roditori.
5. Autorimessa.
  E' necessario prevedere un  ambiente  chiuso  in  cui  parcheggiare
tutti  gli  autoveicoli  in  dotazione  ed  effettuare  operazioni di
piccola manutenzione.
  Nel locale deve essere  previsto  un  ambiente  attrezzato  in  cui
eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.
  Il tipo ipotizzabile dei mezzi e':
   a) autocanili;
   b) mezzi di disinfezione e disinfestazione;
   c) autocarro trasporto spoglie grossi animali;
   d) autoveicoli di servizio.
6. Cella frigorifero.
  Lo   stoccaggio   ai   fini   della  successiva  distruzione  o  la
conservazione per eventuali  esami  anatomopatologici  di  un  numero
variabile  di animali morti richiede l'installazione sia di una cella
frigorifera che di una cella di congelamento.
  Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:
   a) temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
   b) dimensioni m 2 per m 2;
   c) pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
   d) spigoli arrotondati e sgusci;
   e) apparecchio per la  registrazione  continua  delle  temperature
allarme;
   f) dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.
7. Centrale termica.
  La  centrale  termica deve essere dimensionata per il riscaldamento
dei locali adibiti ad uffici, ad  ambulatori  e  deve  rispondere  ai
requisiti di legge.
  Ai   fini   del   risparmio  energetico  deve  essere  prevista  la
possibilita' di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli
animali.
8. Depurazione e riciclo acque.
  L'ingente quantitativo di  acqua  utilizzata  per  la  pulizia  dei
ricoveri  animali  suggerisce  l'adozione  di un razionale sistema di
depurazione e riciclo delle acque.
  La gestione delle  acque  di  scarico  deve  essere  conforme  alla
normativa vigente.
9. Spazi verdi.
  La  struttura  deve  avere un adeguato arredo arboreo anche al fine
dell'isolamento acustico.
  Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la
struttura deve essere presa  in  considerazione  la  possibilita'  di
creare  dei  parchetti  per la stabulazione ricreativa libera di piu'
soggetti fra di loro compatibili.
  Tali  parchetti  vanno  utilizzati  a  rotazione   per   consentire
l'autosterilizzazione
             del terreno per mezzo del vuoto biologico.