Art. 6.
                            G a t t i l e
 
  1. La normativa attuale non contempla la lotta  al  randagismo  del
gatto, ma solo il ricovero:
   a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;
   b)  per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo
scopo di escludere malattie trasmissibili;
   c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente
viventi sul territorio.
  2. Il ricovero dei felini e' riservato agli animali in osservazione
e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.
  3. E' da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno  e  per
una  permanenza  media  di circa 4/5 giorni e successiva riammissione
nel loro gruppo di origine.
  4. Sono  necessari  spazi  adeguati  in  cui  collocare  gabbie  di
stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.
  5.  Le  gabbie,  costruite  con materiali adatti dal punto di vista
igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni
di m 1 per m 0,60, altezza m 0,50 e sono sovrapponibili.
  6. E' opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti  in
osservazione,  i  soggetti  feriti o malati, i capi da sterilizzare o
gia' sterilizzati.
  7.  I   locali   di   stabulazione   dovranno   avere   le   usuali
caratteristiche  di  pulizia  e  disinfezione  previste per gli altri
reparti di ricovero animali  e  inoltre  e'  necessario  un  ambiente
attrezzato  per  il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le
deiezioni e delle gabbie.
  8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare  contemporaneamente
e' di circa:
   a) gatti in osservazione: 10;
   b) gatti in ricovero sanitario: 10;
   c) gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20;
   d) gatti in stabulazione post operatorio: 20.
  9.  La  permanenza  prevista dal regolamento di polizia veterinaria
per i gatti sottoposti a periodo di osservazione  per  la  profilassi
della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.