Art. 7.
                           Canile rifugio
 
  1.  L'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979 attribuisce ai comuni la funzione di  vigilanza  sull'osservanza
delle  leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione
degli animali.
  2. La legge n. 281 del 1991  individua  nei  comuni  gli  enti  che
devono   provvedere   al  risanamento  dei  canili  sanitari  e  alla
costruzione dei rifugi.
  3. Il  canile  rifugio  deve  essere  di  dimensioni  adeguate  per
ospitare un alto numero di animali.
  4.  Un  regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato
dall'amministrazione comunale di concerto con il Servizio veterinario
della A.S.L. per l'aspetto igienico  sanitario,  sulla  scorta  delle
indicazioni delle leggi regionali.
  5.  Le  caratteristiche  generali  dei rifugi devono essere tali da
garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie  ricoverate.
Il benessere e' assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo
al  minimo  qualsiasi  sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate,
per i lunghi periodi di ricovero, le strutture  classiche  costituite
da box occupati da piu' soggetti privi della possibilita' di compiere
del  moto.  In tali situazioni appaiono piu' adeguate delle strutture
modulari concepite seguendo le  indicazioni  scaturite  dallo  studio
dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.
  6.    Il   progetto   di   un   canile   rifugio   deve   scaturire
dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee,  in  sintonia  con
l'accresciuta sensibilita' zoofila della societa' e con le necessita'
degli animali.