Art. 4.
    1. Per  le  finalita'  di cui alla presente legge e' autorizzata,
per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 28.750 milioni, di
cui:
      lire  26.000 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei
contratti (capitolo 38377);
      lire   1.250   milioni   per   l'acquisto   di  apparecchiature
informatiche (capitolo 38376);
      lire   1.500   milioni   per  le  spese  di  gestione  connesse
all'attivita' di catalogazione (capitolo 38378).
    2. Per  l'esercizio  finanziario  1999 e' autorizzata la spesa di
lire 14.250 milioni di cui:
      lire 12.850 milioni per la stipula dei contratti;
      lire    750   milioni   per   l'acquisto   di   apparecchiature
informatiche;
      lire   650   milioni   per   le   spese  di  gestione  connesse
all'attivita' di catalogazione.
    3. All'onere  di  lire 43.000 milioni derivante dall'applicazione
della  presente  legge  si fa fronte per lire 28.750 milioni gravanti
nell'esercizio 1998 e per lire 14.250 milioni gravanti nell'esercizio
1999  mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata per i
medesimi  esercizi  dall'articolo 1  della  legge regionale 15 maggio
1986, n. 24 (capitolo 55937).